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TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

 

ART. 1 Costituzione e sede

E’ costituita la Società Cooperativa denominata:

“Libera Compagnia di Arti & Mestieri Sociali – Cooperativa Sociale a R.L.”

La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi aventi carattere di sedi secondarie o di succursali sia in Italia che nei Paesi della Comunità Europea.

La Società ha sede legale in San Donato Milanese (Mi).

Per tutto quanto non espressamente previsto dallo statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ART. 2 Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento); tale durata potrà essere prorogata con deliberazione della Assemblea Straordinaria.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

ART. 3 Scopo

Scopo della cooperativa è quello di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell’articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni e integrazioni. La Cooperativa organizza un’impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta.

La Cooperativa è retta dal principio della mutualità, in ossequio a quanto disposto dall’art. 2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione.

Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata della Azienda, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la Cooperativa stipula con i Soci contratti di lavoro ulteriore, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata continuativa.

Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa anche con soggetti non Soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale.

La Società si propone:

  1. di assicurare ai propri Soci lavoro giustamente remunerato e distribuito;
  2. di assicurare ai propri Soci una adeguata remunerazione del capitale investito entro i limiti consentiti dalle leggi che regolano la cooperazione;
  3. di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e di solidarietà dei Soci in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, anche istituendo una sezione di attività – appositamente regolamentata – per la raccolta di prestiti, limitata ai soli Soci, effettuata esclusivamente ai fini del più ampio conseguimento dell’oggetto sociale;

ART. 4 Oggetto

 Oggetto della cooperativa sono le attività socio sanitarie ed educative di cui all’articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e specificatamente le seguenti:

  1. a) attività rivolte ai minori ed ai giovani:

–  interventi e servizi per la promozione dei diritti dei minori e giovani: centri di aggregazione giovanile, educativa di strada, progetti con le scuole, attività di orientamento, orientamento attivo con borse lavoro, facilitazione Consigli Comunali Ragazzi;

–  interventi e servizi per la tutela del minore anche a carattere residenziale: Assistenza Domiciliare Minori, Comunità per bambini, adolescenti e giovani, residenziali e diurne, accoglienza in Pronto Intervento, Comunità Diurna per il sostegno alla genitorialità, gruppi appartamento, tutoring educativo, interventi educativi nelle scuole, spazio neutro, attività di sostegno alla genitorialità, Servizi Minori Famiglia, etc.;

–  interventi volti a contrastare e prevenire il fenomeno del maltrattamento e dell’abuso all’infanzia; interventi di accoglienza e trattamento delle vittime di maltrattamento e abuso;

– progettualità di integrazione e promozione dei diritti dei soggetti stranieri: facilitazione linguistica, mediazione culturale, educazione interculturale;

– attività socio-culturali;

– attività di animazione e di gestione delle vacanze;

– gestione di servizi per la prima infanzia, asili nido, tempi per le famiglie e simili;

  1. b) attività rivolte a portatori di handicap:

– la gestione di centri socio-educativi, educazione ed assistenza;

– il sostegno e stimolo all’autonomia personale ed assistenza: domiciliare, residenziale ed all’interno della scuola;

– attività di animazione e di gestione del tempo libero;

– attività di riabilitazione;

  1. c) attività rivolta ad anziani:

– servizi domiciliari e residenziali di sostegno all’autonomia personale;

– attività di animazione e socio–culturale;

– centri diurni.

  1. d) attività di formazione, consulenza e supervisione psicopedagogia;
  2. e) la gestione di circoli sociali, culturali, ricreativi, con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande anche alcoliche e superalcoliche, centri polivalenti, sale di ritrovo e ricreazione, biblioteche, sale di lettura, sale da ballo, impianti sportivi in genere, condotti in proprio o ceduti in gestione a terzi;
  3. f) l’acquisto e la vendita di libri usati.

La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi nonché, tra l’altro, per la sola identificazione esemplificativa:

  1. a) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;
  2. b) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l’espletamento delle attività sociali;
  3. c) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale;
  4. d) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori pubblici o privati, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
  5. e) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi;
  6. f) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali culturali e ricreative sia con creazione di apposite Sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell’oggetto sociale, la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

 TITOLO III

SOCI

ART. 5 Numero e requisiti

Il numero di Soci è illimitato; non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere Soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino o siano in grado di acquisire la professionalità necessaria all’esercizio di mestieri attinenti alla natura della attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all’articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Possono essere altresì ammessi coloro che in base alle proprie esigenze o condizioni personali, familiari o professionali intendono avvalersi dei servizi svolti dalla cooperativa.

Nel caso in cui, con apposito Regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai Soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai Soci stessi di conferire i propri risparmi nel Fondo all’uopo istituito.

ART. 6 Procedure di ammissione

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

  1. cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
  2. precisazione delle attitudini e capacità professionali;
  3. l’ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere, entro i limiti minimi e massimi di legge e del presente Statuto;
  4. versamento della tassa di ammissione, se e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
  5. dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

La domanda di ammissione da parte del Socio non persona fisica (Ente, Organismo o Persona giuridica) dovrà contenere:

1)         denominazione o ragione sociale, sede, attività;

2)         delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l’Ente, Organismo o Persona giuridica;

3)         caratteristiche ed entità degli associati;

4)         ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere;

5)         copia dello Statuto e della delibera di autorizzazione.

Il consiglio d’amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al presente statuto e l’inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all’interessato. In tal caso, l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l’assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest’ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall’assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell’assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci; il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

ART. 7 Obblighi dei soci

I Soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed in nessun caso restituibile.

Essi sono, inoltre, obbligati:

  1. a) al versamento del Capitale Sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dal presente statuto;
  2. b) all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
  3. c) a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel Regolamento Interno;
  4. d) al versamento del sovrapprezzo approvato dall’assemblea dei soci su proposta del consiglio di amministrazione.

Le prestazioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai Soci lavoratori.

I  soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazione dell’assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L’esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART. 8 Divieti

E’ fatto divieto ai Soci cooperatori, ancorché non titolari di rapporto ulteriore, di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative e/o di associarsi a Società che perseguano identici scopi sociali, o che comunque esplichino attività nel medesimo settore economico-produttivo, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra Cooperative dello stesso settore.

E’, altresì, vietato al Socio cooperatore, ancorché non titolare di rapporto ulteriore, di prestare lavoro comunque retribuito a favore di terzi esercenti Imprese che operano nel medesimo settore economico-produttivo della Cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio deve, inoltre, astenersi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale e di lavoro ulteriore, dal tenere comportamenti incompatibili con l’affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale e personale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

ART. 9 Soci ammessi nella categoria speciale

 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l’ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell’interesse:

  1. a) alla loro formazione professionale;
  2. b) al loro inserimento nell’impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria speciale coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria speciale coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1)         la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio nella categoria speciale;

2)         i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell’assetto produttivo della cooperativa;

3)         le azioni o la quota che il socio iscritto nella categoria speciale deve sottoscrivere al momento dell’ammissione

Ai soci iscritti nella categoria speciale può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore rispetto ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell’impresa cooperativa. Agli stessi soci non spetta comunque l’attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha il dovere di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto al termine del periodo di inserimento stabilito ai punti precedenti. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono esercitare i diritti previsti dall’articolo 2545-bis del codice civile.

Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio iscritto nella categoria speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all’attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell’organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all’interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

TITOLO IV

RECESSO – ESCLUSIONE

ART. 10

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione e per causa di morte o scioglimento dell’Ente, Organismo o Persona giuridica.

ART. 11 Recesso

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il Socio cooperatore:

  1. a) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
  2. b) la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso siano ritenuti insussistenti, gli amministratori debbono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni potrà attivare le relative procedure di legge e di Statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di prestazione  mutualistica il recesso ha effetto alla scadenza dell’eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento.

Le azioni nominative emesse ai Soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa potranno indicare un termine decorso il quale il titolare dell’azione avrà diritto a recedere dalla società.

ART. 12 Esclusione

Salvo interesse della cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario l’esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio:

  1. a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti Sociali, dalle deliberazioni degli Organi Sociali;
  2. b) che nell’esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull’elemento fiduciario, nonché nei casi di riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per superamento del periodo di conservazione del posto per infermità a qualsiasi causa dovuta, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o partecipativi da parte dei soci iscritti nella categoria speciale;
  3. c) che non partecipi per più di tre volte consecutive alle Assemblee regolarmente convocate in difetto di idonei motivi da comunicare entro i cinque giorni successivi;
  4. d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o delle azioni sociali sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
  5. e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 8;
  6. f) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
  7. g) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati infamanti;
  8. h) che venga dichiarato inabilitato o fallito durante il corso del rapporto associativo;
  9. i) che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, salvo interesse della Cooperativa alla prosecuzione del rapporto.

L’esclusione del socio determina la cessazione del rapporto di prestazione mutualistica contestualmente, o alla scadenza del termine di preavviso eventualmente previsto dal Regolamento.

ART. 13 Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante Raccomandata o mediante Raccomandata a mano.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da Soci e per l’eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ART. 14 Liquidazione

I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del Capitale Sociale da essi effettivamente versato, o successivamente incrementato la cui liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, divenga operativo.

Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, verrà effettuato nei termini previsti dall’art. 2535 del Codice Civile.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell’interessato.

Il sovrapprezzo versato dal socio non è rimborsabile.

I Soci receduti od esclusi dovranno richiedere in forma scritta il rimborso, entro e non oltre l’anno di scadenza come  indicato dall’art. 2535 del Codice Civile.

ART.15 Morte del socio

In caso di morte spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso entro il termine suddetto e quelle comunque non rimborsate verranno destinate al fondo di riserva.

TITOLO V

DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA

E REGOLAMENTO INTERNO

 ART. 16 Regolamento interno

In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio cooperatore titolare di un rapporto di lavoro ulteriore, la prestazione di lavoro del Socio stesso e la relativa retribuzione sono disciplinate dall’apposito Regolamento Interno che dovrà contenere quanto previsto dalla legge n.142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni alla medesima.

TITOLO VI

REQUISITI MUTUALISTICI

ART. 17

È vietato distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

È vietato remunerare gli strumenti finanziari, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Le riserve obbligatorie per legge così come individuate dall’art. 2545-ter del codice civile sono indivisibili e ne è vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, durante la vita della cooperativa e all’atto del suo scioglimento.

In caso di scioglimento della società, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole del presente titolo sono inderogabili e devono essere in fatto osservate; in ogni caso, la loro modifica o soppressione deve essere deliberate dall’assemblea straordinaria con le stesse maggioranze previste per la modificazione dello statuto.

TITOLO VII

SOCI FINANZIATORI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

ART.18 Norme applicabili

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all’art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall’art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i sottoscrittori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

ART. 19 Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 27 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili di valore non inferiore e non superiore ai limiti di legge.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all’atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

ART. 20 Trasferibilità dei titoli

Salvo contraria disposizione adottata dall’assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall’assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell’art. 2346, comma 1.

ART. 21 Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L’emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell’assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l’importo complessivo dell’emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l’autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell’articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all’importo delle riserve divisibili, ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell’interesse che essi hanno nell’attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell’assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purchè non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell’organo.

La deliberazione dell’assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

ART. 22 Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell’assemblea straordinaria.  Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l’Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall’Assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell’articolo 2514 del codice civile.

La delibera di emissione può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l’accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall’art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

ART 23 Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell’assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all’ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall’art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dall’articolo precedente.

Con apposito regolamento, approvato dall’assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all’alinea del presente articolo. L’assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell’assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

ART. 24 Diritti di partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L’assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

ART. 25 Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell’assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, codice civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

  1. a) l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
  2. b) le modalità di circolazione;
  3. c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
  4. d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell’assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All’assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal presente statuto.

TITOLO VIII

RISTORNI

ART. 26

L’assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l’erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in relazione all’entità della retribuzione e all’inquadramento professionale, in conformità con i criteri stabiliti dall’apposito regolamento che in via preliminare deve tenere conto delle retribuzioni dei soci.

L’assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

  1. a) in forma liquida;
  2. b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote con l’emissione di nuove azioni di capitale;
  3. c) mediante l’emissione di strumenti finanziari di cui al presente statuto.

TITOLO IX

PATRIMONIO

ART. 27 Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

  1. a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
  2. da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, ciascuna del valore di 25 (venticinque) euro;
  3. dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna di importo non inferiore e non superiore ai limiti massimo e minimo stabiliti dalla legge;
  4. dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna di importo non inferiore e non superiore ai limiti massimo e minimo stabiliti dalla legge, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all’art. 22 del presente statuto;
  5. dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna di importo non inferiore e non superiore ai limiti massimo e minimo stabiliti dalla legge, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
  6. b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
  7. c) dall’eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci;
  8. d) dalla riserva straordinaria;
  9. e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori);
  10. f) da ogni altro fondo di riserva previsto per legge;
  11. g) da ogni altro fondo di riserva previsto dall’assemblea.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla lettera e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all’atto del suo scioglimento.

ART. 28 Quote cooperative

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute.

La società ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell’art. 2346, comma 1.

ART. 29 Destinazione degli utili

L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio d’amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto e, successivamente,  sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

  1. a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
  2. b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni nella misura contemplata dalla legge;
  3. c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;
  4. d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
  5. e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto;
  6. f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell’art. 27.

TITOLO X

ORGANI SOCIALI

ART. 30

Sono organi della società:

  1. a) Assemblea dei soci;
  2. b) Consiglio d’Amministrazione;
  3. c) il Presidente;
  4. d) il Collegio Sindacale, se nominato.

L’ASSEMBELA DEI SOCI

ART. 31 Modalità di convocazione

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L’avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax, Internet, o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 15 giorni prima dell’adunanza.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella  obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l’avviso di convocazione delle assemblee.

L’assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l’indicazione delle materie da trattare, dall’organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall’organo di controllo.

L’assemblea è convocata nella sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Lombardia.

In mancanza dell’adempimento della suddetta formalità l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Le deliberazioni dell’assemblea devono constare dal relativo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o, quando previsto, dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti.

ART. 32 Assemblea ordinaria

L’Assemblea Ordinaria:

1)         approva il Bilancio consuntivo e, qualora lo ritenesse utile, il Bilancio preventivo;

2)         procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante;

3)         delibera sull’eventuale domanda di ammissione proposta dall’aspirante socio;

4)         delibera sull’eventuale erogazione del ristorno ai sensi del presente statuto;

5)         determina la misura degli emolumenti da corrispondersi agli Amministratori, per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei Sindaci;

6)         approva e modifica i Regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto;

7)         delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

8)         delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;

9)         delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

10)       delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, circa l’adozione di procedure di programma pluriennale finalizzati allo sviluppo e all’ammodernamento aziendale;

11)       approva il programma di mobilità di cui all’art. 8 L. 236/93 in base al criterio secondo cui nella scelta degli esuberi concorre in via prioritaria il Personale non titolare di rapporto di lavoro ulteriore;

12)       delibera il piano di promozione di nuova imprenditorialità alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge;

13)       delibera, all’occorrenza, il piano di crisi aziendale ai sensi del Regolamento delle prestazioni dei soci;

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i 120 (centoventi) giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, di cui all’art. 2364 c.c. entro i  centottanta giorni successivi alla chiusura dell’Esercizio sociale.

L’Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l’indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei Soci in questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART.33 Assemblea straordinaria

L’Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

  1. a) sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;
  2. b) sulla proroga della durata;
  3. c) sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
  4. d) sulla nomina e sui poteri dei Liquidatori;
  5. e) sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del presente statuto.

La proposta di competenza dell’Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l’Assemblea che deve discuterli.

ART. 34  Maggioranze

In prima convocazione l’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione, l’Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all’Ordine del Giorno, salvo che sui per lo scioglimento e la liquidazione della società, per cui sarà necessaria la presenza diretta o per delega di almeno un quarto dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; è data, peraltro, facoltà all’Assemblea di stabilire diverse modalità di votazione.

 ART. 35 Diritto di voto

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni.

Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia l’importo della quota posseduta; in deroga a ciò, ciascuno dei Soci sovventori ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta, fino ad un massimo di cinque; i voti complessivamente attribuiti ai Soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i Soci.

Qualora si verifichi il superamento di tale limite legale, e per tutto il periodo in cui perduri, i voti attribuiti ai Soci sovventori a norma del comma precedente sono proporzionalmente ridotti, all’occorrenza anche al di sotto dell’unità.

Per i soci finanziatori si applica l’articolo 21 del presente statuto.

Per i soci iscritti nella categoria speciale si applica l’articolo 9 del presente statuto.

I soci persone giuridiche possono esprimere fino a cinque voti in relazione all’ammontare della quota o del numero dei loro membri.

Ai soci che realizzano lo scambio mutualistico attraverso l’integrazione delle rispettive imprese, oltre al voto spettante ad ogni socio in quanto tale è possibile attribuire un numero di voti in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo.

I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

ART. 36 Delega di voto

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta,  soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di tre deleghe. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 2372 codice civile.

Il socio imprenditore individuale può essere rappresentato anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, a condizione che collaborino nell’impresa del socio.

ART. 37 Presidenza

L’Assemblea, tanto in sede Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Socio eletto dall’Assemblea stessa, che nomina, inoltre, un Segretario e, all’occorrenza, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal Verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario; nelle Assemblee in sede Straordinaria il Verbale deve essere redatto da un Notaio.

ART. 38 Assemblea dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa

Il funzionamento dell’Assemblea dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla Cooperativa è regolato dalle norme previste dal presente Statuto per l’Assemblea Ordinaria, per quanto compatibili, precisandosi che essa potrà essere convocata quando ne faccia richiesta un terzo dei possessori di tali azioni.

L’Assemblea delibera su tutti gli argomenti per essa previsti dalla legge ed in particolare:

  1. a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
  2. b) sull’approvazione delle deliberazioni dell’Assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
  3. c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
  4. d) sugli altri oggetti di interesse comune.

Al Rappresentante comune dei titolari delle azioni di partecipazione cooperativa competono i poteri di cui all’art. 6 L. 59/1992.

ART. 39 Assemblee separate

Ove si verificassero i presupposti di legge, la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l’assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore al 20% del numero complessivo dei soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell’assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell’assemblea generale e nomina i delegati all’assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell’assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all’assemblea separata di assistere all’assemblea generale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 40 Amministratori

II Consiglio di Amministrazione è composto da n. tre a n. nove membri eletti dall’Assemblea tra i propri Soci.

L’Amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di soci in proporzione dell’interesse che ciascuna categoria ha nell’attività sociale e in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti da apposito regolamento elettorale.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non inferiore ad un esercizio e non superiore a tre esercizi, e non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi.

Salvo quanto previsto dall’articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l’adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto. In base a tale condizione, gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall’ufficio di amministratore.

I Soci sovventori, o mandatari delle Persone giuridiche Soci sovventori, possono essere nominati Amministratori; la maggioranza degli Amministratori deve essere comunque sempre costituita da Soci cooperatori.

Spetta all’Assemblea stabilire i gettoni di presenza dovuti agli Amministratori per l’attività collegiale.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall’articolo 2381, comma 4, codice civile nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale  nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l’acquisto di azienda o di ramo d’azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad in Comitato esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte in cui vi sia materia sulla quale deliberare oppure quando né sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell’adunanza o, nei casi urgenti, anche a mezzo di messo o tramite fax o posta elettronica, in modo che Consiglieri e Sindaci effettivi siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

ART. 41 Competenze

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Ad esso spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  1. a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  2. b) redigere i Bilanci preventivi e consuntivi;
  3. c) compilare i Regolamenti Interni previsti dallo Statuto;
  4. d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà a riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di Diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l’apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
  5. e) concorrere a gare d’appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l’attività sociale e stipulare i relativi contratti;
  6. f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
  7. g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il Direttore Generale determinandone funzioni e retribuzione;
  8. h) assumere e licenziare il Personale della Società, fissandone mansioni e retribuzione;
  9. i) deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei Soci;
  10. j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, in forza delle disposizioni di legge o del presente Statuto, siano riservati all’Assemblea Generale;
  11. k) deliberare l’istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti come prevista dal presente Statuto;
  12. l) deliberare l’adesione o l’uscita da altri Organismi, Enti e società;
  13. m) deliberare l’apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi;
  14. n) stimolare la partecipazione dei Soci, anche al di fuori delle Assemblee di cui all’art. 24 e seguenti del presente Statuto, sulle questioni concernenti la direzione e la condizione dell’Impresa, l’elaborazione di programmi di sviluppo e la realizzazione dei processi produttivi di rilevanza strategica;
  15. o) relazionare, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell’articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

ART. 42 Sostituzioni

In caso di mancanza di uno o più Amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall’art. 2386 del Codice Civile.

IL PRESIDENTE

ART. 43

II Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

II Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando le quietanze liberatorie.

Egli ha, anche, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con procura speciale, ad Impiegati o Soci della società, per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 44

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea.

Salvo il disposto del successivo art. 45, almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; se i rimanenti non sono scelti tra gli iscritti in detto registro devono essere scelti o fra gli iscritti negli Albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell’articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori. L’assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale.

Nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2399, c.c. L’organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l’accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio sindacale può inoltre essere chiamato dall’assemblea dei soci ad esercitare anche il controllo contabile ai sensi dell’art. 2409-bis del codice civile. In questo caso tutti i membri del collegio dovranno essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

CONTROLLO CONTABILE

ART. 45

Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale qualora ricorrano i requisiti di legge, ovvero per scelta dell’assemblea o per obblighi di legge da un revisore contabile (o da una società di revisione) ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

TITOLO XI

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 46 Conciliazione

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico ovvero riguardante le materie di cui all’art. 1 D. Lgs. n. 5/03 ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero sarà oggetto di un tentativo di conciliazione gestito da uno degli organismi iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Il procedimento si svolgerà ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 5/03 e in conformità con il Regolamento di Conciliazione dell’organismo adito.

ART.47 Arbitrato

Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, la controversia sarà risolta da un arbitro [oppure da tre] nominato da uno degli organismi iscritti nell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 5/2003.

L’arbitro sarà nominato entro quindici giorni dalla richiesta formulata dalla parte più diligente. Nel caso in cui l’organismo ritardi ovvero resti inerte per oltre quindici giorni, la nomina stessa sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L’arbitro deciderà, ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 5/2003, in via rituale e secondo diritto.

La sede dell’arbitrato sarà il domicilio professionale dell’arbitro nominato.

TITOLO XII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 48 Scioglimento

L’Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci.

ART. 49 Liquidazione

In caso di liquidazione della società il patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai Soci, a cui aggiungere gli eventuali successivi incrementi deve essere devoluto ai fondi di cui al c. 1° art. 11 L. 31.1.1992, n. 59.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 50 Rinvio

Per quanto non disciplinato e previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle Leggi speciali sulla cooperazione nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.